(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Visto il regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005; Vista la legge regionale dell'11 luglio 2011, n. 10; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 45-6661 dell'11 novembre 2013; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale dell'11 luglio 2011, n. 10 (legge collegata alla finanziaria per l'anno 2011), individua i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; disciplina inoltre il sistema di qualita' delle produzioni agroalimentari denominato «Sistema di qualita' certificata della Regione Piemonte», di seguito definito «Sistema».