(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale 
         della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Visto il regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005; 
  Vista la legge regionale dell'11 luglio 2011, n. 10; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  45-6661  dell'11
novembre 2013; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento, in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1
della legge regionale dell'11 luglio 2011,  n.  10  (legge  collegata
alla finanziaria per l'anno  2011),  individua  i  prodotti  agricoli
destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e/o di
prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori  rispetto
alle norme di commercializzazione o  ai  requisiti  minimi  stabiliti
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;  disciplina  inoltre
il sistema di qualita'  delle  produzioni  agroalimentari  denominato
«Sistema di qualita' certificata della Regione Piemonte», di  seguito
definito «Sistema».